Art. 2.
(Modifiche all'articolo 2622 del codice civile).

      1. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati»;

          b) il primo comma è sostituito dal seguente:

              «Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle

 

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altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni»;

          c) al sesto comma, le parole: «per i fatti previsti dal primo e terzo comma» sono soppresse;

          d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.